Reglementierungen
Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
ART. 1 - DIVIETO - DAL 17 MARZO 2008 AL 31 OTTOBRE 2008 E DAL 20
DICEMBRE 2008 AL 7 GENNAIO 2009 SONO VIETATI L'AFFLUSSO E LA CIRCOLAZIONE
SULL'ISOLA DI CAPRI, DEGLI AUTOVEICOLI, MOTOVEICOLI E CICLOMOTORI, APPARTENENTI
A PERSONE NON FACENTI PARTE DELLA POPOLAZIONE STABILMENTE RESIDENTE NEI COMUNI
DI CAPRI E DI ANACAPRI
ART. 2 - DEROGHE - Nel periodo di cui all'articolo 1 sono
concesse deroghe al divieto per i seguenti veicoli:
a) autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone facenti parte
della popolazione stabile, proprietari o che abbiano in godimento abitazioni
ubicate nei comuni dell'Isola, ma non residenti purchè iscritti nei ruoli
comunali della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Tale deroga
è limitata ad un solo veicolo per nucleo familiare e i comuni dell'isola dovranno
rilasciare un apposito contrassegno per il loro afflusso;
b) autoambulanze per servizio con foglio di accompagnamento, servizi di polizia,
carri funebri e veicoli trasporto merci, di qualsiasi provenienza sempreché non
in contrasto con le limitazioni alla circolazione vigenti sulle strade dell'Isola
e veicoli che trasportano merci ed attrezzature destinate agli ospedali,
sulla base di apposita certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria;
c) autoveicoli che trasportano invalidi, purchè muniti dell'apposito contrassegno
previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495, rilasciato da una competente autorità italiana o estera;
d) autoveicoli con targa estera, sempre che siano condotti dal proprietario
o da un componente della famiglia del proprietario stesso, purchè residenti
all'estero, e autoveicoli con targa italiana noleggiati presso gli aereoporti
e condotti da turisti stranieri;
e) autoveicoli che trasportano materiale occorrente per manifestazioni turistiche
culturali e sportive, previa autorizzazione rilasciata dal Comune di Capri o di Anacapri;
f) autoveicoli di proprietà dell'Amministrazione Provinciale di Napoli condotti
dagli agenti di vigilanza venatoria.
ART. 3 - SANZIONI - Chiunque viola i divieti di cui al presente
decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da Euro 370,00 ad Euro 1485,00 così come previsto dal comma 2 dell'articolo 8
del decreto legislativo 30 aprile 1992 n.285, con gli aggiornamenti di cui al
decreto del Ministro della Giustizia in data 29.12.06 e successivi.
ART. 4 - AUTORIZZAZIONI IN DEROGA - Al Prefetto di Napoli è
concessa la facoltà in caso di appurata e reale necessità ed urgenza, di
concedere ulteriori autorizzazioni in deroga al divieto di sbarco sull'Isola
di Capri e di circolazione nei comuni di Capri e di Anacapri.
ART. 5 - VIGILANZA - Il Prefetto di Napoli è incaricato della
esecuzione e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti
stabiliti con il presente decreto per tutto il periodo considerato.
Roma, 14 febbraio 2008. Il Ministro




