Norme e divieti
Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
ART. 1 - DIVIETO - DAL 28 MARZO AL 1 NOVEMBRE 2013 E DAL 20 DICEMBRE 2013 AL 7 GENNAIO 2014 SONO VIETATI L'AFFLUSSO E LA CIRCOLAZIONE SULL'ISOLA DI CAPRI, DEGLI AUTOVEICOLI, MOTOVEICOLI E CICLOMOTORI, APPARTENENTI A PERSONE NON FACENTI PARTE DELLA POPOLAZIONE STABILMENTE RESIDENTE NEI COMUNI DI CAPRI E DI ANACAPRI
ART. 2 - DEROGHE - Nel periodo di cui all'articolo 1 sono concesse deroghe al divieto per i seguenti veicoli:
a) autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone facenti parte della popolazione stabile, proprietari o che abbiano in godimento abitazioni ubicate nei comuni dell'Isola, ma non residenti purchè iscritti nei ruoli comunali della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Tale deroga è limitata ad un solo veicolo per nucleo familiare e i comuni dell'isola dovranno rilasciare un apposito contrassegno per il loro afflusso;
b) autoambulanze per servizio con foglio di accompagnamento, servizi di polizia, carri funebri e veicoli trasporto merci, di qualsiasi provenienza sempreché non in contrasto con le limitazioni alla circolazione vigenti sulle strade dell'Isola e veicoli che trasportano merci ed attrezzature destinate agli ospedali, sulla base di apposita certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria;
c) autoveicoli che trasportano invalidi, purchè muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorità italiana o estera;
d) autoveicoli con targa estera, sempre che siano condotti dal proprietario o da un componente della famiglia del proprietario stesso, purchè residenti all'estero;
e) automezzi che trasportano materiale occorrente per manifestazioni turistiche, culturali e sportive, previa autorizzazione del Comune di Capri o di Anacapri e per la durata temporale dei singoli eventi.
f) autoveicoli di proprietà dell'Amministrazione Provinciale di Napoli condotti dagli agenti di vigilanza venatoria;
g) autoveicoli di servizio per il trasporto di attrezzature in uso al Servizio territoriale dell'ARPAC.
ART. 3 - SANZIONI - Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 398,00 ad Euro 1596,00 così come previsto dal comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n.285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della Giustizia in data 22/12/2010.
ART. 4 - AUTORIZZAZIONI IN DEROGA - Al Prefetto di Napoli è concessa la facoltà in caso di appurata e reale necessità ed urgenza, di concedere ulteriori autorizzazioni in deroga al divieto di sbarco sull'Isola di Capri e di circolazione nei comuni di Capri e di Anacapri.
ART. 5 - VIGILANZA - Il Prefetto di Napoli è incaricato della esecuzione e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto per tutto il periodo considerato.




